| Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei consumatori e di rendere più concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo anche il rilancio dell'economia e dell'occupazione; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonché in tema di entrate e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
| 1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo princìpi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.». 1. Identico. Pag. 110-111 2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.».
| 2. Identico.
| 3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza.».
| 3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza».
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| 1. All'articolo 7 vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: «Con i decreti indicati nel comma 1 è determinata, altresì, annualmente e con le modalità stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
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| 1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
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| 1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: «1o gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione». Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
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